Le nuove norme valgono in tutti gli edifici pubblici: per chi non si adegua, ci sono in teoria multe salatissime, da subito
Condizionatori, ci siamo: tra 10 giorni scattano multe per chi vuole mantenere gli ambienti troppo freschi in vista dell’estate. E’ tutto previsto da un emendamento al decreto Bollette, emendamento voluto da due parlamentari pentastellati – Masi e il capogruppo alla Camera Crippa – per far fronte da un lato al caro energia e dall’altro provare a limitare in qualche modo il consumo di gas.
Le nuove regole iniziano dal primo maggio, e valgono in tutti gli edifici pubblici: per chi non si adegua, ci sono in teoria multe salatissime, da subito. Ma non solo: la regola non durerà il tempo di un’estate, ma sarà valida anche il prossimo inverno e adattata ai riscaldamenti.
In base all’emendamento approvato, dal 1 maggio 2022 la temperatura del condizionatore in tutti gli edifici pubblici non potrà essere inferiore ai 27 gradi, con due gradi di tolleranza. Di fatto il limite reale è 25 gradi. Non vale ovviamente per le case private, ma solo per pubblici uffici, e anche nelle scuole – se ci sono condizionatori d’aria – e sedi di enti locali. La regola non è prettamente estiva, resterà in vigore fino al 31 marzo del 2023. Viene già fissato per l’appunto un limite per il periodo invernale: non si potrà salire al di sopra dei 19 gradi, anche qui con due gradi di tolleranza. Anche qui di fatto il limite reale è quindi un po’ più alto, 21 gradi.
Attenzione: l’emendamento approvato alla Camera esclude dalla regola i soli edifici pubblici citati all’articolo 3, comma 4 del Dpr 16 aprile 2013. Ovvero ospedali, case di cura e tutto ciò che riguarda la sanità pubblica. Ecco il testo:
Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all’articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.
questi ci prendono per i fondelli – oltre alla guerra pure la beffa