Qui i punti salienti delle agevolazioni e le immunità che il Governo ha predisposto per il Centro di Trieste e tutti i suoi dipendenti, familiari compresi.
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB)
Articolo 2
Sede dell’ICGEB in Italia
2. Il Governo mette i locali a disposizione dell’ICGEB a titolo gratuito. La manutenzione ordinaria e le riparazioni dei locali, comprese le strumentazioni, gli arredi, i materiali e le altre strutture fornite dal Governo, saranno sono a carico dell’ICGEB, in seguito al ricevimento delle relative fatture e dei documenti a supporto; la manutenzione straordinaria sarà a carico del Governo. Un accordo separato potrà essere stipulato tra Area e ICGEB che specifichi i termini e le condizioni secondo cui i locali vengono resi disponibili e mantenuti.
Articolo 3
Fondi forniti dal Governo
Il Governo si impegna a sostenere le attività del Centro con un contributo annuo di Euro 10.000.000. Il contributo è amministrato e contabilizzato dal Centro in conformità con le proprie regole finanziarie e di bilancio.
Articolo 7
Inviolabilità del Centro
1. Il Centro è inviolabile e le sue proprietà e i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti, godono della immunità di giurisdizione salvo nei casi in cui esso abbia espressamente fatto rinuncia a tale immunità in conformità alla Convenzione Generale. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia all’immunità non può estendersi alle misure esecutive.
2. Nessun funzionario del Governo o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana può entrare nella sede del Centro per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore e alle condizioni approvate dal Direttore. In caso di incendio o di altra emergenza che esiga immediate azioni di protezione, il consenso del Direttore a qualsiasi ingresso necessario nella sede del Centro si riterrà presunto, qualora quest’ultimo non possa essere raggiunto tempestivamente.
3. I locali del Centro non devono essere utilizzati in alcun modo incompatibile con gli scopi e le finalità dell’ICGEB, stabiliti negli articoli 2 e 3 del suo Statuto.
4. Gli archivi del Centro, e in generale tutti i documenti e i materiali messi a disposizione, appartenenti al Centro o utilizzati dal Centro, ovunque situati in Italia e da chiunque detenuti, sono inviolabili.
Articolo 8
Protezione della sede
Le autorità competenti adottano le misure ritenute necessarie per la protezione dei locali e per il mantenimento dell’ordine in prossimità degli stessi. Su richiesta del Direttore, le autorità competenti potranno applicare le stesse misure all’interno dei locali.
Articolo 10
Risorse finanziarie dell’ICGEB
1. L’ICGEB ha il diritto di detenere valuta nazionale o estera ed altre risorse finanziarie, e di gestire conti correnti bancari in qualsiasi valuta, senza essere soggetto alle leggi e ai regolamenti che disciplinano il controllo dei cambi e le questioni correlate.
2. L’ICGEB ha il diritto di trasferire liberamente fondi in valuta nazionale o estera verso, da e all’interno dell’Italia, e di convertire tali risorse liberamente in altre valute al tasso di cambio più favorevole nel momento della conversione.
Articolo 11
Esenzione da imposte, dazi, restrizioni all’importazione o all’esportazione
Nell’esercizio delle proprie funzioni ufficiali, il Centro, i suoi beni, i fondi e le ulteriori proprietà saranno esenti da:
a. qualsiasi imposizione diretta;
b. qualsiasi imposizione indiretta relativa agli acquisti, alle transazioni e ai servizi, ivi compresi quelli indicati all’Articolo 9;
c. qualsiasi forma di dazi doganali, imposte, prelievi, tasse, pedaggi e qualsiasi altra tassa, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni sui beni di qualsiasi tipo del Centro;
d. qualsiasi imposta sui veicoli a motore per i suoi automezzi ufficiali, che devono essere immatricolati in una serie speciale. I carburanti e i lubrificanti per tali veicoli possono essere importati in esenzione dai dazi doganali secondo le quantità e le tariffe prevalenti per le missioni diplomatiche in Italia. I veicoli importati esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno venduti o ceduti ad un terzo salvo che le autorità italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore del veicolo, si applicherebbero il valore al momento della cessione e le aliquote in vigore a quel momento.
Articolo 12
Funzionari del Centro
1. I funzionari godono, all’interno e nei confronti della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi, immunità e agevolazioni:
a. immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti comprese); tale immunità di giurisdizione continuerà ad essere accordata anche qualora le persone interessate non fossero più impegnate nell’esercizio di tali funzioni;
b. esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall’ICGEB;
c. esenzione per i funzionari che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti della Repubblica Italiana, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito diversa da quella prevista al paragrafo (b.) derivante da fonti al di fuori dell’Italia;
d. esenzione da qualsiasi obbligo di servizio militare o da qualsiasi altro servizio obbligatorio in Italia;
e. esenzione per se stessi, per i propri familiari e per il proprio personale domestico dalle disposizioni che limitano l’immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;
f. esenzione per se stessi nei casi di lavoro ufficiale da qualsiasi restrizione alla circolazione e ai viaggi all’interno dell’Italia;
g. il diritto di importare per il proprio uso personale, in regime di esenzione da dazi e imposte (compresa l’Imposta sul Valore Aggiunto, IVA), e ogni altro prelievo, divieto o restrizione alle importazioni in occasione della loro prima assunzione di incarico presso il Centro, il mobilio e gli effetti personali, inclusa una autovettura, spediti in uno o più spedizioni separate entro un ragionevole periodo di tempo e in ogni caso, entro 18 mesi dalla loro entrata in servizio presso il Centro;
h. il diritto, al termine delle loro funzioni in Italia, di esportare il proprio mobilio e i propri effetti personali, inclusi gli autoveicoli, senza imposte e dazi.
2. I funzionari di nazionalità italiana o con residenza permanente in Italia godranno solo dei privilegi e delle immunità indicati nella Sezione 18 della Convenzione Generale, compresi quelli relativi alle imposte sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall’ICGEB.
3. In conformità alle disposizioni della Sezione 17 della Convenzione Generale, il Centro informa le autorità competenti in merito ai nomi dei funzionari assegnati al Centro.
4. Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nel presente articolo, il Direttore gode per se stesso e per i suoi familiari, dei privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni concessi agli Ambasciatori che sono capì di missione ma che non sono cittadini italiani o non hanno residenza permanente in Italia.
5. A tutti i funzionari dell’ICGEB sarà fornita una carta di identità speciale che certifica il fatto che sono funzionari dell’ICGEB che godono dei privilegi e delle immunità specificati nel presente Accordo.
Articolo 13
Accesso dei familiari al mercato del lavoro
1. Ai familiari che non siano cittadini italiani e che non sono residenti permanenti nella Repubblica Italiana è consentito svolgere in Italia lavoro dipendente o autonomo, in conformità alle leggi italiane.
2. Ai sensi del comma 1, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rilascia una carta di identità per i familiari impegnati in attività lavorativa, come indicato all’Articolo 12, paragrafo 5.
Articolo 14
Esperti
1. Agli esperti sarà concessa l’esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati dal Centro.
2. Nello svolgimento delle missioni per conto del Direttore, gli esperti godono delle immunità, dei privilegi e delle agevolazioni contenuti all’interno dell’Articolo VI della Convenzione Generale.
Articolo 15
Rappresentanti degli Stati Membri
1. I rappresentanti degli Stati Membri, insieme ai loro supplenti, consiglieri, esperti tecnici e segretari delle delegazioni, che partecipano alle riunioni del Comitato dei Governatori e del Consiglio dei Consiglieri scientifici dell’ICGEB godono, senza alcun pregiudizio rispetto ad ogni altro privilegio o immunità di cui possano beneficiare, dei seguenti privilegi ed immunità nell’esercizio delle proprie funzioni e durante i viaggi da e per la sede della riunione:
(a) immunità da arresto o detenzione;
(b) immunità di giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; tale immunità di giurisdizione continuerà ad essere accordata anche se le persone interessate non dovessero più essere impegnate nell’esercizio di tali funzioni;
(c) inviolabilità di tutte le carte, documenti e materiale ufficiale;
(d) il diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o plichi sigillati;
(e) esenzione, per sé e per i congiunti, dalle restrizioni in materia di immigrazione, dalle formalità di registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio militare durante la visita o il transito nello Stato membro durante l’esercizio delle proprie funzioni;
(f) le stesse agevolazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate ai rappresentanti di governi stranieri in missioni ufficiali temporanee;
(g) le stesse immunità e agevolazioni per i loro bagagli personali concesse ai funzionari di rango comparabile in servizio presso missioni diplomatiche.
2. I privilegi e le immunità sono concessi alle persone indicate nel paragrafo 1 del presente Articolo al fine di salvaguardare l’esercizio indipendente delle loro funzioni in relazione all’ICGEB e non per vantaggio personale degli individui stessi. Tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità hanno il dovere di osservare, sotto tutti gli altri aspetti, le leggi e i regolamenti dello Stato Membro.
3. Le disposizioni di questo Articolo si applicano indipendentemente dal fatto che lo Stato Membro mantenga o meno relazioni diplomatiche con lo Stato di cui la persona identificata nel paragrafo 1 del presente Articolo è cittadina e indipendentemente dal fatto che lo Stato di cui quella persona è cittadina conceda un analogo privilegio o immunità agli inviati diplomatici o ai cittadini dello Stato Membro.
4. Le disposizioni ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ad una persona della nazionalità dello Stato Membro.
Articolo 17
Previdenza sociale
1. Il Centro si assicura che i membri del personale siano coperti da un’adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale tramite enti assicurativi pubblici o privati della Repubblica Italiana o di qualsiasi altro Stato che forniscano copertura sul territorio italiano e le cui regole devono essere rese note alle autorità competenti. L’assicurazione sanitaria coprirà anche i componenti del nucleo familiare del membro del personale, identificati ai sensi della normativa pertinente.
2. I membri del personale saranno esenti da tutti i contributi obbligatori agli enti di previdenza sociale italiani. Tuttavia, i membri del personale hanno la possibilità di contribuire, su base volontaria, al sistema di previdenza sociale italiano e di conseguenza di beneficiarne.
3. È possibile stipulare accordi complementari per permettere ai membri del personale di beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai familiari, a meno che non siano lavoratori autonomi in Italia e abbiano diritto a ricevere le indennità della previdenza sociale dalla Repubblica Italiana.
Perché un Governo dovrebbe conferire ad un bio-laboratorio, ai suoi funzionari e ai famigliari, privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni eccezionali?
Quello che sappiamo è che è un partner strategico per l’Agenda 2030
Tra le aziende partner dell’ICGEB, troviamo The Bill & Melinda Gates Foundation
Come si può leggere nel loro sito, tra le altre cose si occupano di creare piante transgeniche (OGM) con la tecnica CRISPR che modifica il DNA
Sempre nel loro sito leggiamo che lavorano alla modifica del genoma per creare modelli cellulari e animali di MALATTIE UMANE.
Infine sappiamo che modificano geneticamente i virus RNA
il governo conferisce immunità ma il sindaco Di Piazza rinominato nonchè
la Regione a statuto speciale, glielo permettono … e la rappresentante un tempo locale ( Serracchiani) ha preparato il terreno a Roma. Tutto programmato nei minimi particolari.
In un modo o nell’altro vincono sempre LORO.
vuol dire che Trieste dopo i forni crematori dichiarati monumenti nazionali, avrà anche questo laboratorio di esperimenti …….se tolgono oggi i libri di storia sostituendoli coi tablet magari la ragione non è legata alla tecnologia
avanzata ma alla storia addomesticata….sotto il nostro naso abbiamo
polveriere e manco ce ne accorgiamo.
Non sapevo che servisse tutta questa segretezza per…AUTODISTRUGGERCI
Il Governo italiano offre locali, finanziamento e immunità di legge all’ ICGEB.
Dell’aspetto “etico” se ne occupano invece la Bill and Melinda Gates Foundation & Company, che, in modo più o meno diretto, la controllano
Esattamente il contrario di come dovrebbe essere.
Mi sembra di vivere sul negativo della pellicola di un brutto film.
Finalmente cominciate a vedere, la sperimentazione serve ad ottenere la giovinezza fino a 120 anni senza malattie, la formula del siero finale sarà usata come oggetto di devozione dai sudditi ed inserita nella capsula del tempo alla base delle Georgia guide Stones.
SENZADUBBIAMENTE E QUANTUNQUEMENTE VERO!