Segnalare precocemente alunni/e a “rischio disagio”
Fatte tali premesse, preme soffermarsi sulle procedure “a breve termine che i dirigenti scolastici dovrebbero adottare per segnalare precocemente alunni/e a “rischio disagio” suggerite dall’USR della regione Campania che potrebbero diventare format per tutto il territorio nazionale.
Individuazione degli inadempienti – gestione delle assenze e registrazione di segnali deboli:
- Il dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza scolastica sin dall’inizio dell’anno scolastico. Individua tempestivamente come inadempienti le studentesse e gli studenti che per un massimo di 5 giorni consecutivi si siano assentati senza “giustificazione valida” o che abbiano cumulato 10 giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno scolastico, fermo restando quanto richiamato al successivo punto 3 del successivo paragrafo “Indicazioni operative” (presenza di “segnali predittivi”).
- Verificata la natura delle assenze e/o la contemporanea presenza di altri segnali deboli, il dirigente scolastico mette in atto — laddove possibile – ogni strategia pedagogico-educativa per il recupero e segnala, senza indugio, la studentessa/lo studente inadempiente all’ente locale.
- Trascorsi trenta giorni dalla segnalazione all’ente locale, nel caso in cui l’assenza ingiustificata permanga, il dirigente scolastico avrà cura di segnalare la studentessa/lo studente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni anche in assenza di riscontri dal servizio sociale, fornendo tutte le informazioni circa le problematiche emerse e gli eventuali interventi già messi in campo.
- Resta ferma, comunque, la possibilità di trasmettere in qualunque momento segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni per situazioni che appaiano di particolare gravità.
Indicazioni operative
Su quali indicazioni operative far leva:
- La prima verifica circa la natura delle assenze compete agli insegnanti di classe che sono tenuti ad accertare che le stesse siano dovute esclusivamente a causa di forza maggiore.
- Al tempo stesso, sarebbe il caso di osservare e rilevare i segnali deboli predittivi di fattori di disagio con conseguente rischio di evasione dell’obbligo. Si potrebbe predisporre una scheda ad uso esclusivamente interno all’istituzione scolastica, redatta da uno o più docenti della classe, in base alle modalità organizzative stabilite dal dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
- I segnali predittivi possono rappresentare un importante allarme, in quanto configurano un fenomeno assai complesso e, pertanto, riconducibile ad una varietà di aspetti che caratterizzano la multifattorialità del rischio; è indispensabile, quindi, operare al fine di assicurare una tempestiva registrazione da parte dei docenti della classe e sottoporli all’attenzione del dirigente scolastico. Questi – nell’ambito della propria autonomia gestionale deve predisporre le azioni più opportune e, laddove necessario, procedere – in deroga ai limiti di assenze sopra indicati (5 gg. di assenze consecutive senza giustificazione/ 10 gg. di assenze saltuarie non consecutive senza giustificazione) — alla segnalazione dell’alunno inadempiente all’ente locale competente e per conoscenza al tribunale per i minorenni.
- La segnalazione di inadempienza deve essere inviata all’Ufficio Territorialmente competente per la valutazione della dispersione scolastica o ai servizi sociali competenti, in modo da dare origine, quanto prima, all’ammonizione. Le segnalazioni precoci e, comunque, nei primi mesi dell’anno scolastico, consentono di poter intervenire in tempo utile per il reinserimento ed il recupero dell’alunno.
- La segnalazione mette in moto una successiva fase della procedura che è di competenza esclusiva dell’ente locale; tuttavia, sarebbe opportuno che una prima restituzione al dirigente scolastico da parte dei servizi sociali territoriali avvenisse in un tempo congruo, che può essere quantificato in trenta giorni. Tale restituzione potrebbe riguardare un primo inquadramento della situazione familiare e una valutazione/progettazione degli interventi da porre in essere ovvero degli eventuali interventi già effettuati o in corso di realizzazione. Le fasi successive della procedura sono di competenza dell’ente locale.
- Qualora trascorsi trenta giorni dalla segnalazione al Comune, l’alunno non riprenda la frequenza ovvero continui ingiustificatamente a frequentare in modo discontinuo, dovrà procedersi a segnalarlo alla Procura presso il Tribunale per i minorenni anche se non siano ancora pervenuti riscontri dell’intervento dei servizi sociali.
- L’intera procedura prevede, altresì, un accompagnamento tale che all’individuazione dei minori a rischio disagio, conseguente alla fase di prima osservazione, segue l’instaurarsi di un naturale dialogo costante tra scuola, famiglia e servizio sociale che, attraverso incontri dedicati, prendono in carico i singoli casi e li accompagnano durante l’intero percorso di reinserimento scolastico.
- Resta ferma, come già indicato, la possibilità di trasmettere in qualunque momento segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni per situazioni che appaiano di particolare gravità.
L’obbligo di denunciare dei genitori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario
In ossequio alla normativa vigente, è in capo all’ente competente l’obbligo di denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario i genitori degli alunni inadempienti della scuola primaria, così come stabilito dall’art. 731 cod. penale.
A me sembra un mezzo ideale per togliere la patria potestà’ a quei genitori che non intendono fare vaccinare i figli minori. Se la DAD e’ in atto, bisogna vedere con quali insegnanti. Chi e’ contrario ai vaccini non lavora neanche in nero…una punizione ulteriore.