Non ti chiedono più “Quale è l’ultimo film che hai visto ultimamente?”, “Che libro mi consigli?”, “Questa estate mare o montagna?”, ma: “Che vaccino ti sei fatto?”. È tempo di tornare alla ragione e al diritto.
Partiamo dall’art. 32 Cost.: nel trattamento sanitario obbligatorio può rientrare il vaccino come mezzo farmacologico per impedire ad un virus o ad un batterio, diffuso in una area geografica o in tutto il globo, dotato di particolare perniciosità o letalità, di aggredire l’organismo umano. Questo farmaco viene inoculato su una persona sana e, per tale ragione, deve garantire massima sicurezza in quanto non è tollerabile che possa procurare alcun pregiudizio.
Una cosa è curare una persona malata, altro intervenire su una sana: muta il principio di precauzione e quello di proporzionalità. Al fine di fronteggiare una grave malattia si possono mettere in campo cure chimiche e prestazioni chirurgiche anche altamente invasive e persino rischiose; altrettanto non si può richiedere nel somministrare un vaccino ad una persona in ottima salute e che, anche se infettata o contagiata, non incorrerebbe in alcun problema.
Precauzione e proporzionalità vanno calibrate a seconda della situazione in cui si agisce: il terreno dei vaccini è minato. Per tale ragione la Consulta sin dal 1990 ha messo alcuni paletti.